Art. 5.

      1. È istituita la Federazione nazionale degli ordini professionali degli ottici-optometristi, con sede in Roma.
      2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabiliscono le norme relative al funzionamento degli ordini professionali degli ottici-optometristi e della Federazione nazionale di cui al comma 1, alle elezioni degli organi rappresentativi, alle tariffe, alla deontologia professionale, nonché quelle relative alla prima formazione degli albi professionali regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.